Art. 8.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli  atti  sono  costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali  costituiscono  parte  integrante  i  giudizi   individuali   e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
  Il rettore accerta con proprio decreto, entro  venti  giorni  dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto  nomina  i  candidati dichiarati
idonei. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro  il
predetto  termine,  rinvia  con  provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa deve completare i lavori.
  Il  consiglio  della  facolta'  che  ha  richiesto  il bando, entro
sessanta  giorni  dalla  data  del  decreto  di  accertamento   della
regolarita'  degli  atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  proporre,  con  motivata  delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo'  decidere,
a  maggioranza  degli  aventi  diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi  di  difformita',  in  relazione  alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
  La  nomina  e'  disposta  con  decreto  rettorale  e  decorre dal 1
novembre successivo.
  I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro
il termine di cui al comma precedente,  possono  essere  nominati  in
ruolo,  entro  un  triennio  decorrente  dalla  data  del  decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di  chiamate  da
parte  di  altre  universita'  che  non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
  Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'Universita'  degli  studi  di  Urbino
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
  Il  rettore  comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i  nominativi  dei
candidati nominati in ruolo.
  La  relazione  riassuntiva,  con  annessi  i  giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  del  Ministero  e
resa pubblica anche per via telematica.