Art. 9.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  I  candidati  dovranno  provvedere  a  loro spese al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso  l'Universita'  degli
studi di Urbino entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
  Trascorso   tale  termine  l'Universita'  disporra'  del  materiale
secondo le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.