Art. 10.
             Costituzione delle commissioni giudicatrici
  Le  commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative saranno
costituite secondo le modalita' stabilite dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
  La nomina delle stesse sara' disposta con decreto del  rettore  che
sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' in via telematica.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.