Art. 10. Costituzione delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative saranno costituite secondo le modalita' stabilite dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. La nomina delle stesse sara' disposta con decreto del rettore che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' in via telematica. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.