Art. 11.
                             Ricusazione
  Eventuali istanze di ricusazione di uno  o  piu'  componenti  delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dall'art.  51  del  codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine  perentorio  di  trenta
giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.