Art. 13.
                       Criteri di valutazione
  Per   valutare   il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in  considerazione  i
seguenti criteri:
  a)  originalita'  e  innovativita'  della  produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del  candidato,  analiticamente  determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  della  attivita'  del  candidato  con le discipline
ricomprese nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
  d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  e) continuita' temporale della  produzione  scientifica,  anche  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
  Per i fini di cui al presente articolo la commissione  fara'  anche
ricorso,   ove   possibile,   a   parametri  riconosciuti  in  ambito
scientifico internazionale.