Art. 18.
                   Documenti di rito per la nomina
  I  candidati  risultati  vincitori  della  procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal  rettore,  ai  fini
della nomina.
  Nel  termine  di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati, se cittadini italiani o di altro Stato  della  comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
  1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti  che  il
candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e'  esente  da  imperfezioni  che  possono  comunque   influire   sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il  certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che   il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica.
  Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
  2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  4
gennaio  1968,  n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h)  gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati  e,  in  caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare  l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  Il  vincitore  che  ricopre  un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni  di  cui  alle
lettere  b),  c),  d)  ed  e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
  3) due foto formato tessera firmate sul retro.
  Qualora  il  vincitore   sia   cittadino   extracomunitario,   deve
presentare   nel  termine  di  trenta  giorni  sopracitato,  pena  la
decadenza al diritto alla nomina i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2)  certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato  di  cui
il  candidato  straniero  e'  cittadino.  Il  candidato straniero, se
risiede   in   Italia,   oltre   al   certificato   anzidetto    deve
autocertificare  anche  la  mancanza  di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
  3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza,  o  equipollente,  dal
quale  risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul  rendimento  del  servizio,  con  l'indicazione
dell'avvenuto  accertamento  sierologico  ai  sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
  Il certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che  il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  6) 2 foto formato tessera firmate sul retro.
  I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di  data
non  anteriore  a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
  Il certificato relativo al punto 5)  deve  riportare  l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il candidato chiamato e' cittadino debbono essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione  residente,
approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  limitatamente  ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.