Art. 9.
              Pubblicazioni di concorrenti non italiani
  Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti i concorrenti non
italiani debbono produrre le rispettive pubblicazioni nella lingua di
origine.
  Per  le valutazioni riguardanti materie linguistiche possono essere
presentate pubblicazioni redatte anche in lingua  diversa  da  quella
indicata al comma precedente del presente articolo.