Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa  di  cui
al presente bando, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  a) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
  b)  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva; tale requisito e' richiesto soltanto ai cittadini italiani;
  c) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell'art.  127,  primo  comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  d) di possedere l'idoneita' fisica all'impiego.
  I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di  scadenza
del  termine  utile  per la presentazione delle domande di ammissione
alla presente procedura di valutazione comparativa.
  Per difetto dei  requisiti  prescritti  puo'  essere  disposta,  in
qualsiasi   momento,   l'esclusione  dalla  valutazione  con  decreto
motivato del rettore.
  E' fatto divieto ai professori ordinari e  associati,  appartenenti
allo  stesso  settore  scientifico-disciplinare o a settori affini di
partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa.
  Ogni  candidato,   a   pena   di   esclusione,   puo'   partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore a cinque  presso  le  varie  sedi  nell'arco  di  un  anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta.  Nel caso in cui venisse accertato il non rispetto di tale
divieto, il candidato  e'  escluso  dalla  procedura  di  valutazione
successiva  alla  quinta:  a  tale  fine  fa  fede la data e l'ora di
consegna della domanda.