Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; b) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito e' richiesto soltanto ai cittadini italiani; c) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) di possedere l'idoneita' fisica all'impiego. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa. Per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del rettore. E' fatto divieto ai professori ordinari e associati, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini di partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa. Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi nell'arco di un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Nel caso in cui venisse accertato il non rispetto di tale divieto, il candidato e' escluso dalla procedura di valutazione successiva alla quinta: a tale fine fa fede la data e l'ora di consegna della domanda.