Art. 3.
                        Domande di ammissione
  La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura   di   valutazione
comparativa,  redatta  in  carta semplice, deve essere indirizzata al
rettore dell'Universita' per stranieri di Siena - Via Pantaneto, 45 -
53100 Siena, e puo' essere presentata direttamente alla divisione del
personale o spedita per posta a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Per le domande presentate direttamente fa fede
la   ricevuta    rilasciata    dalla    divisione    del    personale
dell'Universita',  per  quelle  inviate  per  posta  il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
  Nel  caso  di  invio  per  posta,  l'amministrazione  declina  ogni
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande  derivante  da
responsabilita' di terzi.
  Nella   domanda   di  ammissione,  redatta  secondo  il  fac-simile
allegato,  il  candidato,  pena  l'esclusione  dalla   procedura   di
valutazione comparativa, dovra' indicare:
  1) il cognome e il nome;
  2) la data e il luogo di nascita;
  3)  la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale
intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
  4) la cittadinanza posseduta;
  5) il comune nelle cui  liste  elettorali  e'  iscritto,  ovvero  i
motivi  della  mancata  iscrizione,  per  i  cittadini italiani, o la
dichiarazione di godimento dei diritti civili politici nello Stato di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  il  motivo   del   mancato
godimento, per i cittadini stranieri;
  6)  di  non  aver  mai  riportato  condanne  penali  e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le  condanne
riportate;
  7) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
  8) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
  9)   l'indirizzo   presso   il   quale  devono  essere  inviate  le
comunicazioni relative alla procedura di  valutazione  comparativa  e
l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
  10) di non ricoprire attualmente un ruolo di professore ordinario o
associato  dello  stesso  settore  scientifico-disciplinare o settori
affini  per  il  quale  intende  essere  ammesso  alla  procedura  di
valutazione comparativa;
  11)   di   non   aver   partecipato   o   chiesto   di  partecipare
complessivamente  a  piu'  di   cinque   procedure   di   valutazione
comparativa per il reclutamento di personale docente, nell'arco di un
anno   decorrente   dalla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione
comparativa prescelta.
  I  cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno  fare  esplicita  richiesta  in  relazione  al
proprio  handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di  esame
della presente valutazione comparativa.
  Alla domanda dovranno essere allegati:
  a) curriculum della propria attivita' didattica e scientifica;
  b)   elenco   delle  pubblicazioni,  dei  documenti  e  dei  titoli
presentati;
  c) documenti,  titoli  e  pubblicazioni  scientifiche,  nei  limiti
eventualmente  previsti  nell'art.  1, che si ritengano utili ai fini
della valutazione comparativa; per i lavori stampati all'estero  deve
risultare  la data e il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati
in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti  dall'art.  1
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
  Le   pubblicazioni  redatte  in  collaborazione  con  membri  della
commissione  giudicatrice  o  con  terzi,   saranno   preliminarmente
esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la
possibilita'  di  enucleare  l'apporto  del  candidato  sulla base di
criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo  del
candidato sara' sottoposto a motivata valutazione.
  Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al
punto  c),  non  presentati  in  originale  o  copia  autenticata, il
candidato deve presentare una  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che e' a conoscenza
del  fatto  che  gli  stessi  sono  conformi  agli  originali.   Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato  in  presenza
del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegata, ai
sensi  dell'art.  3,  comma  11,  della legge 15 maggio 1997, n. 127,
copia di un documento di identita' del  sottoscrittore.  I  cittadini
extracomunitari  residenti  in  Italia,  secondo  le disposizioni del
regolamento anagrafico  della  popolazione  residente  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.
  Non   e'   consentito   il   riferimento   a  documenti,  titoli  o
pubblicazioni presentati presso questa  amministrazione  allegati  ad
altre domande di partecipazione a concorsi.
  Ai  documenti  e  titoli  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  L'amministrazione  non  assume  alcuna   responsabilita'   per   la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  a
colpa dell'amministrazione stessa.