Art. 3. Domande di ammissione La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al rettore dell'Universita' per stranieri di Siena - Via Pantaneto, 45 - 53100 Siena, e puo' essere presentata direttamente alla divisione del personale o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dalla divisione del personale dell'Universita', per quelle inviate per posta il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di invio per posta, l'amministrazione declina ogni responsabilita' per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilita' di terzi. Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato, il candidato, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dovra' indicare: 1) il cognome e il nome; 2) la data e il luogo di nascita; 3) la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa; 4) la cittadinanza posseduta; 5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la dichiarazione di godimento dei diritti civili politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato godimento, per i cittadini stranieri; 6) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate; 7) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 8) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 9) l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni; 10) di non ricoprire attualmente un ruolo di professore ordinario o associato dello stesso settore scientifico-disciplinare o settori affini per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa; 11) di non aver partecipato o chiesto di partecipare complessivamente a piu' di cinque procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di personale docente, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente valutazione comparativa. Alla domanda dovranno essere allegati: a) curriculum della propria attivita' didattica e scientifica; b) elenco delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati; c) documenti, titoli e pubblicazioni scientifiche, nei limiti eventualmente previsti nell'art. 1, che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa; per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice o con terzi, saranno preliminarmente esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sara' sottoposto a motivata valutazione. Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto c), non presentati in originale o copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che e' a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegata, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, copia di un documento di identita' del sottoscrittore. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti. Non e' consentito il riferimento a documenti, titoli o pubblicazioni presentati presso questa amministrazione allegati ad altre domande di partecipazione a concorsi. Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.