Art. 4. Commissione giudicatrice Per la procedura di valutazione comparativa sara' nominata una commissione giudicatrice composta da cinque membri, di cui uno scelto tra i professori ordinari e associato confermati designato dal consiglio di facolta' di lingua e cultura italiana e due professori ordinari e due professori associati confermati eletti tra i professori non non appartenenti a questo Ateneo. Il membro designato dalla facolta' deve essere scelto prima dello svolgimento delle elezioni per la nomina degli altri. Tutti i membri della commissione devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 6, ultimo periodo, del regolamento per il reclutamento del personale docente, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del rettore che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dall'inizio dei lavori della commissione. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano computabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.