Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
  Per  la  procedura  di  valutazione  comparativa sara' nominata una
commissione giudicatrice composta da cinque membri, di cui uno scelto
tra i  professori  ordinari  e  associato  confermati  designato  dal
consiglio  di  facolta' di lingua e cultura italiana e due professori
ordinari  e  due  professori  associati  confermati  eletti   tra   i
professori  non non appartenenti a questo Ateneo. Il membro designato
dalla facolta' deve  essere  scelto  prima  dello  svolgimento  delle
elezioni  per la nomina degli altri. Tutti i membri della commissione
devono  afferire  al  settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del
bando, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.
3,  comma  6, ultimo periodo, del regolamento per il reclutamento del
personale  docente,  a  settori   affini   indicati   dal   Consiglio
universitario nazionale.
  La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del rettore che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  partecipazione  ai  lavori  della  commissione  costituisce  un
obbligo inderogabile per i componenti,  fatti  salvi  giustificati  e
documentati motivi.
  Le  procedure  di  valutazione comparativa devono concludersi entro
sei mesi dall'inizio dei lavori della commissione.  Il  rettore  puo'
prorogare,  per  una  sola  volta  e per non piu' di quattro mesi, il
termine  per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati   ed
eccezionali  motivi  segnalati  dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il  rettore,
con  provvedimento  motivato,  avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti cui siano computabili le cause del ritardo, stabilendo
nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.