Art. 5. Ricusazione Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, da parte dei candidati, devono essere presentate al rettore nel termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice.