Art. 5.
                             Ricusazione
  Eventuali istanze di ricusazione di uno  o  piu'  componenti  della
commissione  giudicatrice,  da  parte  dei  candidati,  devono essere
presentate  al  rettore  nel  termine  previsto   dall'art.   9   del
decreto-legge  21  aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno
1995, n. 236. Decorso tale termine, e  comunque  dopo  l'insediamento
della  commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione dei
commissari.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.