Art. 7. Idoneita' e nomina Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di due idonei, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede, per le procedure di valutazione comparativa bandite entro il primo biennio a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge stessa, che le commissioni possano proporre fino a tre idonei. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna dei verbali da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti e ne da' comunicazione ai candidati. Successivamente trasmette gli atti della procedura di valutazione comparativa ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine rinvia, con provvedimento motivato, i verbali alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' formale degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, la facolta' di lingua e cultura italiana puo' proporre con motivata delibera, la chiamata dalla lista degli idonei del professore associato da reclutare, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Tali deliberazioni saranno pubblicizzate anche attraverso l'affissione all'albo dell'Universita'. Decorso il predetto termine di sessanta giorni, qualora la facolta' decida di non procedere alla chiamata, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarita' dei relativi atti. I candidati risultati idonei nella procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, i quali non siano stati nominati da questa Universita', entro il predetto termine di sessanta giorni, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' formale degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto. Gli idonei della procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, che rinuncino alla nomina presso questa Universita', perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei. La nomina e' disposta con decreto del rettore.