Art. 7.
                         Idoneita' e nomina
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non  piu'  di
due  idonei,  fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della
legge 3 luglio 1998,  n.  210,  che  prevede,  per  le  procedure  di
valutazione  comparativa  bandite  entro il primo biennio a decorrere
dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della  legge
stessa, che le commissioni possano proporre fino a tre idonei.
  Il  rettore  accerta  con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna dei verbali  da  parte  della  commissione,  la  regolarita'
formale   degli   atti   e   ne   da'   comunicazione  ai  candidati.
Successivamente trasmette gli atti  della  procedura  di  valutazione
comparativa   ai   competenti  organi  accademici  per  i  successivi
adempimenti. Nel caso in  cui  riscontri  vizi  di  forma,  entro  il
predetto  termine  rinvia, con provvedimento motivato, i verbali alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  Entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento  della
regolarita' formale degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche, la facolta' di lingua e cultura italiana puo'
proporre con motivata delibera, la chiamata dalla lista degli  idonei
del  professore  associato  da  reclutare,  ovvero  puo'  decidere, a
maggioranza degli aventi diritto  al  voto,  di  non  procedere  alla
chiamata  specificando  i  motivi  di  difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla   commissione   giudicatrice.   Tali   deliberazioni    saranno
pubblicizzate      anche     attraverso     l'affissione     all'albo
dell'Universita'.
  Decorso il predetto termine di sessanta giorni, qualora la facolta'
decida  di  non  procedere  alla  chiamata,  permanendo  le  esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  richiedere  l'indizione  di  una nuova
procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto  gia'
bandito,  ovvero  proporre la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo  settore  scientifico-disciplinare,  non  chiamati  entro
sessanta   giorni   successivi   alla   data  di  accertamento  della
regolarita' dei relativi atti.
  I  candidati  risultati  idonei  nella  procedura  di   valutazione
comparativa  di  cui  al  presente  bando,  i  quali  non siano stati
nominati da questa Universita', entro il predetto termine di sessanta
giorni,  possono  essere  nominati  in  ruolo,  entro   un   triennio
decorrente  dalla  data del decreto di accertamento della regolarita'
formale  degli  atti,  a  seguito  di  chiamate  da  parte  di  altre
universita'  che  non  hanno  emanato  il  bando per la copertura del
relativo posto.
  Gli idonei della procedura di valutazione  comparativa  di  cui  al
presente  bando, che rinuncino alla nomina presso questa Universita',
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
  La nomina e' disposta con decreto del rettore.