Art. 9. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del personale dell'Universita' per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.