Art. 9.
                   Trattamento dei dati personali
  Ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
la  divisione  del  personale  dell'Universita'  per  le finalita' di
gestione  della  procedura  di  valutazione  comparativa  e   saranno
trattati  anche  successivamente  alla  eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione.
  L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.  13  della  citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano.