Art. 10. Adempimenti delle facolta' e nomina degli idonei chiamati Il decreto di approvazione degli atti e i giudizi individuali e collegiali sono trasmessi alla facolta' che ha chiesto il bando. Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto succitato, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Entro trenta giorni dalla delibera della facolta' la chiamata e' notificata all'interessato, il quale e' tenuto ad accettare la nomina a professore straordinario nei successivi trenta giorni. Il candidato idoneo che la facolta' propone per la nomina in ruolo, se cittadino italiano o cittadino appartenente ad altro Stato della Comunita' europea, dovra' presentare a questa amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, la seguente documentazione: 1) certificato medico in bollo, di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dello stesso. Il certificato, rilasciato da un medico militare o dall'autorita' dell'azienda sanitaria di appartenenza, attesta l'idoneita' fisica all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e indica l'avvenuto accertamento sierologico ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837, art. 7; 2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell 'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) la data e luogo di nascita; b) la cittadinanza posseduta; c) il godimento dei diritti politici, con l'indicazione che il medesimo requisito era posseduto anche alla scadenza del bando di concorso; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un pubblico impiego; 3) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. Il candidato proposto per la nomina in ruolo che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere la dichiarazione di cui al punto 2) e deve invece dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta. Il cittadino extracomunitario deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza del diritto alla nomina i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzi detto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; 3) certificato medico, in bollo, rilasciato da un medico militare o dall'autorita' dell'azienda sanitaria di appartenenza, attesta l'idoneita' fisica all'impiego e l'assenza di imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e indica l'avvenuto accertamento sierologico ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837, art. 7; 4) certificato attestante la cittadinanza; 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici, con l'indicazione che il medesimo requisito era posseduto anche alla scadenza del bando di concorso. I suddetti certificati devono essere di data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione degli stessi. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati stessi e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni suindicata, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I nominati in ruolo extracomunitari all'atto dell'assunzione in servizio devono essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro rilasciato dalla questura. La nomina a professore ordinario e' disposta con decreto rettorale, e decorre dal 1 novembre successivo alla data del decreto stesso. Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Gli idonei non nominati in ruolo da parte dell'Universita' di Cagliari entro sessanta giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, possono essere nominati in ruolo da parte di altri atenei entro un triennio decorrente dalla data del decreto di approvazione degli atti relativi alla valutazione comparativa.