Art. 10.
      Adempimenti delle facolta' e nomina degli idonei chiamati
  Il  decreto  di  approvazione  degli atti e i giudizi individuali e
collegiali sono trasmessi alla facolta' che ha chiesto il bando.
  Il consiglio della  facolta'  che  ha  richiesto  il  bando,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  del  decreto succitato, sulla base dei
giudizi espressi dalla commissione e  con  riferimento  alle  proprie
specifiche   esigenze   didattico-scientifiche,  puo'  proporre,  con
motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati  idonei,
ovvero  puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di
non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita',  in
relazione  alle  proprie  esigenze didattico-scientifiche, rispetto a
quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.
  Entro trenta giorni dalla delibera della facolta'  la  chiamata  e'
notificata all'interessato, il quale e' tenuto ad accettare la nomina
a professore straordinario nei successivi trenta giorni.
  Il candidato idoneo che la facolta' propone per la nomina in ruolo,
se  cittadino  italiano o cittadino appartenente ad altro Stato della
Comunita' europea, dovra' presentare a questa amministrazione,  entro
il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  che decorrono dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  ha  ricevuto  l'invito,  la  seguente
documentazione:
  1)  certificato  medico  in bollo, di data non anteriore a sei mesi
dalla data di presentazione dello stesso. Il certificato,  rilasciato
da  un  medico  militare  o  dall'autorita' dell'azienda sanitaria di
appartenenza, attesta l'idoneita' fisica all'impiego e  l'assenza  di
imperfezioni  che  possano  influire  sul  rendimento  del servizio e
indica  l'avvenuto  accertamento  sierologico ai sensi della legge 25
luglio 1956, n. 837, art. 7;
  2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2, della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell 'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
  a) la data e luogo di nascita;
  b) la cittadinanza posseduta;
  c) il godimento dei diritti  politici,  con  l'indicazione  che  il
medesimo  requisito  era  posseduto  anche alla scadenza del bando di
concorso;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un pubblico impiego;
  3)  dichiarazione  attestante  che  il  vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo,  dichiarazione
di  opzione  per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali  indicazioni  concernenti  le  cause  di   risoluzione   di
precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego  e deve essere rilasciata
anche se negativa.
  Il candidato proposto per la nomina in ruolo che ricopre  un  posto
di  ruolo  nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere
la dichiarazione di cui al punto 2)  e  deve  invece  dichiarare  che
trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione
goduta.
  Il cittadino extracomunitario deve presentare nel termine di trenta
giorni  sopracitato,  pena  la  decadenza  del  diritto alla nomina i
seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2)  certificato  equipollente   al   certificato   del   casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero  e'  cittadino.  Il  candidato  straniero,  se
risiede   in   Italia,   oltre   al   certificato   anzi  detto  deve
autocertificare anche la mancanza di condanne  penali  e  di  carichi
pendenti;
  3) certificato medico, in bollo, rilasciato da un medico militare o
dall'autorita'   dell'azienda   sanitaria  di  appartenenza,  attesta
l'idoneita'  fisica  all'impiego  e  l'assenza  di  imperfezioni  che
possano  influire  sul  rendimento  del  servizio e indica l'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi della  legge  25  luglio  1956,  n.
837, art. 7;
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5)  certificato  attestante  il godimento dei diritti politici, con
l'indicazione che il medesimo  requisito  era  posseduto  anche  alla
scadenza del bando di concorso.
  I  suddetti  certificati devono essere di data non anteriore ai sei
mesi rispetto alla data di presentazione degli stessi.
  I certificati rilasciati dalle  competenti  autorita'  degli  Stati
esteri  devono  essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati
stessi e  debbono,  altresi',  essere  legalizzati  dalle  competenti
autorita' consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I cittadini extracomunitari  possono  utilizzare  la  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazioni  suindicata, limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'  certificabili  o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
  I  nominati  in  ruolo  extracomunitari all'atto dell'assunzione in
servizio devono essere in possesso  del  permesso  di  soggiorno  per
lavoro rilasciato dalla questura.
  La nomina a professore ordinario e' disposta con decreto rettorale,
e decorre dal 1 novembre successivo alla data del decreto stesso.  Al
professore  nominato  spetta  il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
  Gli idonei non nominati  in  ruolo  da  parte  dell'Universita'  di
Cagliari entro sessanta giorni dalla data del decreto di approvazione
degli atti, possono essere nominati in ruolo da parte di altri atenei
entro  un  triennio decorrente dalla data del decreto di approvazione
degli atti relativi alla valutazione comparativa.