Art. 12. Restituzione della documentazione Dalla data del decreto di approvazione degli atti, decorrono novanta giorni per il ritiro delle pubblicazioni da parte del candidato; in caso di mancato ritiro, l'Universita' provvede alla spedizione tramite vie postali a spese dei destinatari. Nell'ipotesi di restituzione, o per mancato ritiro o per irreperibilita' del candidato, l'Universita' non si riterra' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.