Art. 12.
                  Restituzione della documentazione
  Dalla data  del  decreto  di  approvazione  degli  atti,  decorrono
novanta  giorni  per  il  ritiro  delle  pubblicazioni  da  parte del
candidato; in caso di mancato  ritiro,  l'Universita'  provvede  alla
spedizione tramite vie postali a spese dei destinatari.  Nell'ipotesi
di  restituzione,  o  per  mancato  ritiro  o per irreperibilita' del
candidato,  l'Universita'  non   si   riterra'   responsabile   della
conservazione e restituzione della documentazione.