Art. 2. Requisiti per l'ammissione La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Non possono partecipare alle valutazioni comparative: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3) i professori universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo ai posti per i quali e' indetta la procedura o in uno dei settori affini di cui all'allegato B del decreto ministeriale 26 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 61 del 15 marzo 1999 - supplemento ordinario n. 55, modificato con decreto ministeriale 4 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 maggio 1999 n. 121; 4) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, numero cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative, compresa la presente presso questa o altre sedi universitarie. I requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.