Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al  titolo
di studio posseduti dai candidati.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1)  coloro  che  siano  esclusi  dal godimento dei diritti civili e
politici;
  2) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento, ne siano  stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127 lett. d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  3) i professori  universitari  di  ruolo  inquadrati  nello  stesso
settore  scientifico-disciplinare  relativo  ai  posti per i quali e'
indetta la procedura o in uno dei settori affini di cui  all'allegato
B del decreto ministeriale 26 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n.  61  del 15 marzo 1999 - supplemento
ordinario n. 55, modificato con decreto ministeriale  4  maggio  1999
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica del 25 maggio
1999 n. 121;
  4) coloro  che  abbiano  gia'  presentato  nell'arco  di  un  anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,  numero  cinque  domande  di  partecipazione a valutazioni
comparative,  compresa  la  presente  presso  questa  o  altre   sedi
universitarie.
  I  requisiti  per  l'ammissione alla valutazione comparativa devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande.
  Questa  amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.