Art. 5.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare  per  la
valutazione  comparativa  e che siano state indicate nella domanda di
partecipazione, dovranno essere presentate  o  inviate  con  apposito
plico  raccomandato,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale, al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari - settore concorsi e
assunzioni - Via Universita', 40 - 09124 Cagliari.
  Le  pubblicazioni  che non risultino presentate o inviate, in plico
raccomandato, nel termine suindicato non  potranno  essere  prese  in
considerazione  ai fini valutativi. A tal fine fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
  Sui plichi  contenenti  le  pubblicazioni  devono  essere  indicati
espressamente: la facolta', il settore scientifico-disciplinare, e la
qualifica  per  il  quale  l'interessato  intende concorrere, nonche'
cognome, nome e indirizzo del candidato.
  E' facolta' del candidato inviare le pubblicazioni stesse a tutti i
membri della commissione giudicatrice.
  Le pubblicazioni inviate contestualmente alla domanda, non  saranno
prese in considerazione.
  Le  commissioni  non  prenderanno  in  considerazione pubblicazioni
difformi, o in  edizione  diversa,  da  quelle  indicate  nell'elenco
allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.
  Il  candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
autenticata  ovvero  in  copia  fotostatica  conforme   all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 403/1998, compilando l'allegato B del presente bando.
  Per  i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogoteneziale 31 agosto 1945, n. 660, che consistono nella  consegna
da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o
pubblicazione  alla  prefettura  della  provincia nella quale ha sede
l'officina grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica.
  L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato  da  idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure  da  autocertificazione  del  candidato   sotto   la   propria
responsabilita', ai sensi della legge n. 15/1968.
  Il   candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di  valutazione
comparativa deve far pervenire, con le modalita' di cui sopra,  tante
copie  di  pubblicazioni con annesso elenco, quante sono le procedure
di valutazione comparativa a cui partecipa.