Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda di partecipazione, dovranno essere presentate o inviate con apposito plico raccomandato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale, al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari - settore concorsi e assunzioni - Via Universita', 40 - 09124 Cagliari. Le pubblicazioni che non risultino presentate o inviate, in plico raccomandato, nel termine suindicato non potranno essere prese in considerazione ai fini valutativi. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: la facolta', il settore scientifico-disciplinare, e la qualifica per il quale l'interessato intende concorrere, nonche' cognome, nome e indirizzo del candidato. E' facolta' del candidato inviare le pubblicazioni stesse a tutti i membri della commissione giudicatrice. Le pubblicazioni inviate contestualmente alla domanda, non saranno prese in considerazione. Le commissioni non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato B del presente bando. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogoteneziale 31 agosto 1945, n. 660, che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n. 15/1968. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire, con le modalita' di cui sopra, tante copie di pubblicazioni con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.