Art. 6. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario o associato designato con deliberazione del consiglio di facolta' e da due professori ordinari e due professori associati elettivi non in servizio presso l'Universita' di Cagliari; i componenti la commissione afferiscono al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, al settore affine indicato dal consiglio universitario nazionale. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, e i professori associati che hanno conseguito la conferma. E' fatto divieto ai professori eletti nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina. Il rettore con proprio provvedimento nomina la commissione giudicatrice. La composizione delle commissioni e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della sede della valutazione comparativa; per ciascun commissario e' indicata inoltre la sede universitaria di appartenenza. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per cause sopravvenute di un membro elettivo subentra il docente che abbia riportato il maggior numero di voti; alla sostituzione del membro designato dalla facolta' si provvede con le stesse modalita' della designazione originaria. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di commissario.