Art. 6.
                      Commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici  sono  composte  da   un   professore
ordinario  o  associato  designato con deliberazione del consiglio di
facolta' e da due professori  ordinari  e  due  professori  associati
elettivi   non  in  servizio  presso  l'Universita'  di  Cagliari;  i
componenti     la     commissione     afferiscono     al      settore
scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando  o,  se  necessario, al
settore affine indicato dal consiglio universitario nazionale.
  Possono  essere  componenti  delle   commissioni   giudicatrici   i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, e i professori
associati che hanno conseguito la conferma.
  E'   fatto   divieto   ai   professori   eletti  nelle  commissioni
giudicatrici di far parte di altre commissioni per lo stesso  settore
scientificodisciplinare  e  per  la  stessa  tipologia di valutazione
comparativa, per un periodo di un  anno  decorrente  dalla  data  del
decreto di nomina.
  Il   rettore   con  proprio  provvedimento  nomina  la  commissione
giudicatrice.
  La  composizione  delle  commissioni  e'  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della sede  della
valutazione  comparativa; per ciascun commissario e' indicata inoltre
la sede universitaria di appartenenza.
  La  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni  costituisce  un
obbligo  inderogabile  per  i  componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
  In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'  per
cause  sopravvenute  di  un  membro  elettivo subentra il docente che
abbia riportato il maggior numero  di  voti;  alla  sostituzione  del
membro  designato  dalla facolta' si provvede con le stesse modalita'
della designazione originaria.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di commissario.