Art. 7. Ricusazione Eventuali istanze di ricusazione al rettore di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.