Art. 7.
                             Ricusazione
  Eventuali  istanze  di  ricusazione  al  rettore  di  uno  o   piu'
componenti  della  commissione  giudicatrice  da  parte  di candidati
devono essere presentate nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del decreto rettorale di nomina della
commissione giudicatrice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  -
4 serie speciale. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore  alla  data  di  insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
  Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.