Art. 8.
           Adempimenti delle Commissioni - Prova didattica
  La prima convocazione della commissione giudicatrice e'  effettuata
da rettore, sentita la commissione medesima.
  Nella  prima seduta la commissione provvede a stabilire i criteri e
le modalita' di valutazione dei candidati, con osservanza  di  quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 390/1998,
art. 2, commi 7 e 9, e li consegna al responsabile  del  procedimento
di cui all'art. 11 il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede
del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando.
  I  criteri  di massima sono resi pubblici almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori della commissione.
  Decorso il termine di cui sopra, la commissione giudicatrice valuta
in  primo  luogo  il  curriculum,  i  titoli   e   le   pubblicazioni
scientifiche dei candidati.
  Per   valutare   il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione  i
seguenti criteri:
  a)  originalita'  e  innovativita'  della  produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del  candidato,  analiticamente  determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione  scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare;
  Per la valutazione di cui sopra la commissione fara' anche ricorso,
ove   possibile,  a  parametri  riconosciuti  in  ambito  scientifico
internazionale.
  Costituiscono, in ogni  caso,  titoli  da  valutare  specificamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b)  i  servizi  prestati  negli  atenei e negli istituti italiani e
stranieri;
  c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso   soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)   l'attivita'   in   campo   clinico  relativamente  al  settore
scientifico-disciplinare  in  cui  sia   richiesta   tale   specifica
competenza;
  f)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al  termine  della  valutazione  dei  titoli  e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati sostengono due prove  che  conrorrono  alla
valutazione  complessiva:  una  prova  didattica e la discussione dei
titoli scientifici presentati.
  L'argomento della prova didattica e' estratto a sorte dal candidato
su un massimo di cinque temi proposti dalla commissione. I  candidati
sono  convocati  per  l'estrazione  del tema tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, tassa a  carico  del  destinatario.  La  prova
didattica avviene ventiquattro ore dopo l'estrazione.
  La prova didattica e' pubblica.
  Per  sostenere  la prova suindicata, i candidati si dovranno munire
di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
  a) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato;
  b) fotografia recente con firma autenticata dal  sindaco  o  da  un
notaio;
  c) carta di identita';
  d) passaporto;
  e) patente automobilistica;
  f) porto d'armi;
  g) tessera postale;
  h) libretto ferroviario personale.
  Al termine dei lavori, ogni commissario esprime il proprio giudizio
sui  titoli,  sui  lavori  scientifici, sulla prova didattica e sulla
discussione dei titoli scientifici di ciascun  candidato,  quindi  la
commissione esprime il giudizio collegiale.
  Sulla  base  di  tali giudizi, la commissione, previa deliberazione
assunta dalla maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente
i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto bandito,  ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  5,  comma  2  della  legge n.
210/1998.
  La   commissione  giudicatrice  deve  concludere  la  procedura  di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla  data  di  pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il  termine  per  la
conclusione  del  procedimento  per  comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i  lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.