Art. 8. Adempimenti delle Commissioni - Prova didattica La prima convocazione della commissione giudicatrice e' effettuata da rettore, sentita la commissione medesima. Nella prima seduta la commissione provvede a stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati, con osservanza di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, art. 2, commi 7 e 9, e li consegna al responsabile del procedimento di cui all'art. 11 il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri di massima sono resi pubblici almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Decorso il termine di cui sopra, la commissione giudicatrice valuta in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; Per la valutazione di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli istituti italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente al settore scientifico-disciplinare in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati sostengono due prove che conrorrono alla valutazione complessiva: una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici presentati. L'argomento della prova didattica e' estratto a sorte dal candidato su un massimo di cinque temi proposti dalla commissione. I candidati sono convocati per l'estrazione del tema tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tassa a carico del destinatario. La prova didattica avviene ventiquattro ore dopo l'estrazione. La prova didattica e' pubblica. Per sostenere la prova suindicata, i candidati si dovranno munire di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato; b) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; c) carta di identita'; d) passaporto; e) patente automobilistica; f) porto d'armi; g) tessera postale; h) libretto ferroviario personale. Al termine dei lavori, ogni commissario esprime il proprio giudizio sui titoli, sui lavori scientifici, sulla prova didattica e sulla discussione dei titoli scientifici di ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio collegiale. Sulla base di tali giudizi, la commissione, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto bandito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 210/1998. La commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione del procedimento per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.