Art. 9.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli  atti della valutazione comparativa sono costituiti dai verbali
delle singole riunioni, dei quali costituiscono  parte  integrante  i
giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su  ciascun candidato,
nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  Entro  venti  giorni  dalla  consegna,  il   rettore   accerta   la
regolarita'  formale  degli  atti  e, con proprio decreto li approva,
oppure, nel caso in cui riscontri vizi di forma,  entro  il  predetto
termine,  rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione stabilendone il termine.
  Le relazioni  riassuntive  con  annessi  i  giudizi  individuali  e
collegiali  sono  pubblicate  nel  Bollettino ufficiale del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  e  rese
pubbliche anche per via telematica.