Art. 9. Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti della valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro venti giorni dalla consegna, il rettore accerta la regolarita' formale degli atti e, con proprio decreto li approva, oppure, nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine. Le relazioni riassuntive con annessi i giudizi individuali e collegiali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e rese pubbliche anche per via telematica.