Art. 10. Punteggio La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, di cui 30 per la valutazione dei titoli, 40 per la prova scritta di preselezione e 30 per il colloquio. In sede di prova scritta sara' attribuito il punteggio massimo al candidato che abbia risposto esattamente al maggior numero di domande. Il punteggio degli altri candidati sara' ottenuto riparametrando il numero delle risposte esatte al suddetto punteggio massimo. In sede di prova scritta sara' consegnata ai candidati un'apposita scheda per l'autocertificazione dei titoli valutabili posseduti (tra quelli previsti dal successivo art. 12), che, debitamente compilata e sottoscritta dovra' essere restituita, pena la mancata valutazione dei titoli stessi, in sede della medesima prova. Sono ammessi a sostenere la prova orale un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei posti disponibili, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie che comprendono la somma dei punteggi ottenuti in sede di prova scritta e di valutazione dei titoli. Nel caso dell'indirizzo fisico-informatico-matematico, il punteggio della prova scritta per la classe 49A corrisponde alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle prove scritte di fisica e matematica. Il punteggio della prova orale per la classe 49A corrisponde alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle prove orali di fisica e matematica.