Art. 10.
                              Punteggio
  La  commissione giudicatrice dispone di 100 punti, di cui 30 per la
valutazione dei titoli, 40 per la prova scritta di preselezione e  30
per il colloquio.
  In  sede  di prova scritta sara' attribuito il punteggio massimo al
candidato  che  abbia  risposto  esattamente  al  maggior  numero  di
domande.   Il   punteggio   degli   altri  candidati  sara'  ottenuto
riparametrando il numero delle risposte esatte al suddetto  punteggio
massimo.
  In  sede di prova scritta sara' consegnata ai candidati un'apposita
scheda per l'autocertificazione dei titoli valutabili posseduti  (tra
quelli previsti dal successivo art. 12), che, debitamente compilata e
sottoscritta  dovra'  essere  restituita, pena la mancata valutazione
dei titoli stessi, in sede della medesima prova.
  Sono ammessi a sostenere la prova orale un numero di candidati  non
superiore  al  doppio  del  numero  dei  posti  disponibili,  secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie che comprendono  la  somma  dei
punteggi  ottenuti  in  sede  di  prova  scritta e di valutazione dei
titoli.
  Nel caso dell'indirizzo fisico-informatico-matematico, il punteggio
della  prova  scritta  per  la  classe  49A  corrisponde  alla  media
aritmetica  dei  punteggi  ottenuti  nelle  prove scritte di fisica e
matematica.  Il  punteggio  della  prova  orale  per  la  classe  49A
corrisponde  alla  media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle prove
orali di fisica e matematica.