Art. 3.
                     Diploma di specializzazione
  L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione
ha  valore  di  esame di Stato. Il diploma, conseguito al termine del
percorso formativo stabilito dalla Scuola,  abilita  all'insegnamento
in  ciascuna  delle  classi  di  abilitazione  scelte dall'allievo in
conformita' alla normativa vigente.
  Il diploma di specializzazione  conseguito  costituisce  titolo  di
ammissione   ai   concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle  scuole
secondarie.