Art. 3. Diploma di specializzazione L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato. Il diploma, conseguito al termine del percorso formativo stabilito dalla Scuola, abilita all'insegnamento in ciascuna delle classi di abilitazione scelte dall'allievo in conformita' alla normativa vigente. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.