Art. 7.
                       Commissioni di concorso
  Le  commissioni  giudicatrici, nominate con decreto del rettore per
ciascun indirizzo attivato, sono composte da nove  membri,  designati
dal comitato di proposta della Scuola tra i docenti delle universita'
interessate  e  presiedute  da un professore universitario di prima o
seconda fascia.
  Qualora il numero dei concorrenti per un indirizzo sia superiore  a
cinquecento  la  relativa  commissione  potra' essere integrata da un
membro  ogni  duecento  concorrenti,  ed  i  lavori  potranno  essere
articolati in sottocommissioni, presiedute da un commissario delegato
dal presidente.
  In  sede  di  svolgimento  delle prove aggiuntive, ove previste, la
commissione giudicatrice sara'  integrata  con  un  docente  titolare
della   materia   oggetto   della   prova  aggiuntiva.  Tale  docente
partecipera' alla valutazione della prova aggiuntiva scritta e  orale
ed alla valutazione dei relativi titoli.