Art. 7. Commissioni di concorso Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del rettore per ciascun indirizzo attivato, sono composte da nove membri, designati dal comitato di proposta della Scuola tra i docenti delle universita' interessate e presiedute da un professore universitario di prima o seconda fascia. Qualora il numero dei concorrenti per un indirizzo sia superiore a cinquecento la relativa commissione potra' essere integrata da un membro ogni duecento concorrenti, ed i lavori potranno essere articolati in sottocommissioni, presiedute da un commissario delegato dal presidente. In sede di svolgimento delle prove aggiuntive, ove previste, la commissione giudicatrice sara' integrata con un docente titolare della materia oggetto della prova aggiuntiva. Tale docente partecipera' alla valutazione della prova aggiuntiva scritta e orale ed alla valutazione dei relativi titoli.