Art. 10.
                        Nomina dei vincitori
  Subordinatamente  all'accertamento  dell'effettiva   disponibilita'
finanziaria  per  le  spese  di  personale  ed  in  conformita'  alle
disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  il
vincitore  della  valutazione comparativa verra' nominato ricercatore
universitario con decreto rettorale.
  La nomina in ruolo decorre dal 1 novembre successivo alla data  del
provvedimento  di  accertamento  della  regolarita'  degli atti della
valutazione comparativa.
  All'atto dell'assunzione in  servizio  l'interessato  e'  tenuto  a
rilasciare  la  dichiarazione  di  cui all'art. 145, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla legge
22 aprile 1987, n. 158, e dalle successive norme in materia.
  Dopo tre anni dall'immissione  in  ruolo  sara'  sottoposto  ad  un
giudizio  di conferma da parte di una commissione nazionale, composta
da tre professori di ruolo, di  cui  due  ordinari  ed  un  associato
estratti  a  sorte  su  un  numero  triplo  di  docenti designati dal
Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore.
  La  commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e   didattica
integrativa  svolta  dal ricercatore nel triennio anche sulla base di
una motivata relazione del consiglio di facolta'  e  dell'istituto  o
del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore e' assegnato.
  Se  il  giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel
ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo  trattamento
economico.    Se   l'attivita'   del   ricercatore   sara'   valutata
sfavorevolmente, l'interessato sara' nuovamente sottoposto a giudizio
dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio  sara'  sfavorevole  il
ricercatore cessera' di appartenere al ruolo.