Art. 3. Domande di ammissione - Termini e modalita' Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo della domanda fornito per via telematica (http://www.univ.trieste.it) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia - in carta semplice - che, debitamente firmata, dovra' consegnare - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - alla sezione personale docente di questa Universita' - Piazzale Europa, 1 - Trieste (pianoterra edificio A - ala sinistra) entro il seguente termine perentorio, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica. La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra' essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita' degli studi di Trieste - Sezione personale docente - Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste: in tal caso dovra' pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sara' cura del candidato riportare sulla busta di spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del posto per il quale concorre, la facolta', la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare, nonche' il seguente avviso "recapito tassativo entro le ore 12 del giorno........................." (indicare il giorno di scadenza del termine di presentazione della domanda). I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalita' previste dal presente articolo. Non e' richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda di partecipazione. La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso. Il candidato che intenda partecipare alla valutazione comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari, dovra' presentare, con plichi separati, distinte domande e relativi allegati per ogni settore, facendo menzione in ciascuna di esse delle altre valutazioni comparative alle quali ha chiesto di partecipare. Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati (italiani e stranieri) dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico; 3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione; 4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente". 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita': 6) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militare. Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita': 6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione. I candidati che intendano avvalersi del diritto di cui all'art. 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questa Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno, inoltre, allegare alla domanda: 1) curriculum in duplice copia - debitamente sottoscritto - della propria attivita' scientifica e didattica; 2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco debitamente sottoscritto in unica copia; 3) pubblicazioni in unica copia e relativo elenco - debitamente sottoscritto - in duplice copia. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' indetta la procedura di valutazione comparativa, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura del Regno". L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita'. I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) vanno prodotti in originale o copia conforme all'originale. I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea possono dimostrare la conformita' all'originale dei documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Possono altresi' dimostrare il possesso dei documenti e titoli di cui al punto 2) mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I candidati cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, devono produrre i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) in originale o in copia autenticata. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati presso questa od altre amministrazioni. Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti alla Ripartizione docenti di ruolo (numero telefonico 040/6763130 - E-mail: elvia.colombin amm.univ.trieste.it oppure E-mail: pasquale d'ippolito amm.univ.trieste.it).