Art. 3.
             Domande di ammissione - Termini e modalita'
  Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato  compila
il    modulo    della    domanda    fornito    per   via   telematica
(http://www.univ.trieste.it) indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia - in
carta semplice  -  che,  debitamente  firmata,  dovra'  consegnare  -
unitamente alla fotocopia del codice fiscale - alla sezione personale
docente  di  questa  Universita'  -  Piazzale  Europa,  1  -  Trieste
(pianoterra edificio A - ala  sinistra)  entro  il  seguente  termine
perentorio,  a  pena  di  esclusione:  ore  12  del trentesimo giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione
per via telematica.
  La  copia  stampata  della  domanda,  invece che consegnata, potra'
essere  inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
all'Universita'  degli studi di Trieste - Sezione personale docente -
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste: in tal caso dovra'  pervenire,  a
pena  di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale.  A  tal  fine non fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Sara' cura del candidato riportare sulla busta di
spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione  del
posto  per  il  quale concorre, la facolta', la sigla e il titolo del
settore  scientifico-disciplinare,   nonche'   il   seguente   avviso
"recapito      tassativo      entro      le      ore      12      del
giorno........................." (indicare il giorno di scadenza  del
termine di presentazione della domanda).
  I  candidati  stranieri  devono  presentare  la  domanda  in lingua
italiana con le modalita' previste dal presente articolo.
  Non e' richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda
di partecipazione.
  La domanda del candidato dovra' contenere,  a  pena  di  esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare   in   modo   univoco   la   facolta'   ed   il   settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  il candidato intende essere
ammesso.
  Il candidato che intenda partecipare alla  valutazione  comparativa
per  piu'  settori  scientifico-disciplinari,  dovra' presentare, con
plichi separati,  distinte  domande  e  relativi  allegati  per  ogni
settore, facendo menzione in ciascuna di esse delle altre valutazioni
comparative alle quali ha chiesto di partecipare.
  Nella  domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice  di  identificazione
personale (codice fiscale).
  Tutti   i  candidati  (italiani  e  stranieri)  dovranno,  inoltre,
dichiarare sotto la propria responsabilita':
  1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati  ai  cittadini  dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  2)  di  non  aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli  estremi  delle  relative  sentenze,  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
  3)  di  non  essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda di partecipazione;
  4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art.  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
di  seguito  riportato:  "Ogni  candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni  comparative
non  superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
  Il candidato e' escluso dalla procedura,  successiva  alla  quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione  fa  fede  la  data  e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente".
  5)  di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento,  e  di  non
essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Il  candidato  italiano  dovra'  altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
  6) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  -  precisandone  il
comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
  7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militare.
  Il  candidato  straniero  dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
  6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  7)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
  Nella  domanda  dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione  dello  stesso
dovra'  essere  tempestivamente  comunicata  all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
  I candidati che intendano avvalersi del diritto di cui  all'art.  3
della  legge  12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
  I candidati riconosciuti handicappati  dovranno  specificare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Questa Universita' non assume alcuna responsabilita'  nel  caso  di
irreperibilita'   del   destinatario   e   per   la   dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte  dell'aspirante  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'amministrazione  stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
  Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali  titoli  dovranno,
inoltre, allegare alla domanda:
  1)  curriculum  in duplice copia - debitamente sottoscritto - della
propria attivita' scientifica e didattica;
  2) documenti e titoli ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
comparativa  e  relativo  elenco  debitamente  sottoscritto  in unica
copia;
  3) pubblicazioni in unica copia e  relativo  elenco  -  debitamente
sottoscritto - in duplice copia.
  Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue:  italiano,  latino,  francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati in copie dattiloscritte  insieme  con  il  testo  stampato
nella lingua originale.
  Per  le  procedure  di  valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e' ammessa la presentazione di  pubblicazioni  compilate
nella  lingua  od  in  una  delle  lingue  per le quali e' indetta la
procedura di valutazione comparativa,  anche  se  diverse  da  quelle
indicate nel comma precedente.
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati  in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di  consegnare,  per  ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed un esemplare alla locale  procura  del  Regno".
L'assolvimento   di   tali   obblighi   va   certificato  con  idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato sotto la propria responsabilita'.
  I documenti ed i certificati vanno  prodotti  in  carta  libera  ai
sensi  dell'art.  1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in  lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
  I  documenti,  titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) vanno
prodotti in originale o copia  conforme  all'originale.  I  candidati
cittadini  italiani  o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione europea
possono dimostrare la conformita' all'originale dei documenti, titoli
e pubblicazioni di cui  ai  punti  2)  e  3)  mediante  dichiarazione
sostitutiva  come  previsto  dall'art.  2  del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Possono altresi' dimostrare
il possesso dei documenti e titoli di cui al  punto  2)  mediante  la
forma  delle  dichiarazioni  sostitutive  consentite  dalla  legge  4
gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403.
  I candidati cittadini extracomunitari residenti in  Italia  secondo
le   disposizioni   del   regolamento  anagrafico  della  popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio  1989,  n.  223,  possono utilizzare le suddette dichiarazioni
sostitutive  limitatamente  ai  casi  in  cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita'  personali  certificabili  o  attestabili  da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive.  Qualora  dal  controllo  emerga  la non veridicita' del
contenuto delle dichiarazioni, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fermo restando quanto previsto  dall'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  I  candidati  cittadini  extracomunitari  non  residenti  in Italia
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione
residente,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio  1989,  n.  223,  devono  produrre  i  documenti,   titoli   e
pubblicazioni  di  cui  ai  punti  2)  e  3)  in originale o in copia
autenticata.
  Relativamente ai  candidati  stranieri,  i  certificati  rilasciati
dalle  competenti  autorita'  dello  Stato  di  cui  lo  straniero e'
cittadino, debbono essere conformi alle  disposizioni  vigenti  nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
  Non  e'  consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati presso questa od altre amministrazioni.
  Non saranno presi in  considerazione  gli  atti  prodotti  dopo  il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
  Eventuali  informazioni  o  chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione   delle   domande   possono   essere   richiesti   alla
Ripartizione  docenti  di  ruolo  (numero  telefonico  040/6763130  -
E-mail: elvia.colombin amm.univ.trieste.it  oppure  E-mail:  pasquale
d'ippolito amm.univ.trieste.it).