Art. 6.
                      Commissioni giudicatrici
  Le commissioni giudicatrici sono costituite  mediante  designazione
di  un  componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
  Possono  essere  componenti  delle   commissioni   giudicatrici   i
professori  che  hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati  che  hanno  conseguito  la  conferma  ed   i   ricercatori
confermati.
  Il  componente  designato  e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio  di
facolta',  fra  i  professori  ordinari o associati confermati e deve
afferire  al  settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del   bando
ovvero,  nel  caso  in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo  periodo,  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  19  ottobre  1998,  n. 390, a settori affini indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
  I componenti elettivi sono individuati da un  professore  ordinario
se  la  facolta'  ha  designato  un  professore associato confermato,
ovvero da un  professore  associato  confermato  se  la  facolta'  ha
designato  un ordinario, e da un ricercatore confermato, eletti fra i
professori e ricercatori non in servizio presso questo  Ateneo  dalla
corrispondente  fascia  dei  professori  di  ruolo  e dai ricercatori
confermati. A parita' di voti prevale il piu' anziano  nel  ruolo  di
appartenenza.  A  parita'  di  anzianita'  di  ruolo  prevale il piu'
anziano di eta'.
  L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni  sono
regolati  dall'art.  3,  commi  6,  7,  8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
  Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
  La  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni  costituisce  un
obbligo  inderogabile  per  i  componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
  La commissione deve concludere  i  suoi  lavori  entro  il  termine
massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale
di  nomina.  Il  rettore  puo' prorogare per una sola volta e per non
piu' di quattro mesi il termine per la  conclusione  della  procedura
per  comprovati  ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi  dopo  la
proroga,  il  rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause  del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.