Art. 7.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli  atti  sono  costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali  costituiscono  parte  integrante  i  giudizi   individuali   e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
  Al  termine  dei  lavori   la   commissione,   previa   valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
  Il  rettore  accerta  con  proprio  decreto,  entro 20 giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto  nomina   il   vincitore   della
valutazione comparativa.
  Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi  di  forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento  motivato  gli  atti  alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  Il  rettore  comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i  nominativi  dei
candidati  nominati in ruolo. La relazione riassuntiva, con annessi i
giudizi  individuali  e  collegiali,  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.