Art. 8. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati interessati alla restituzione delle pubblicazioni e dei documenti prodotti potranno ritirarli presso la sezione personale docente - personalmente o con delega a terzi o incaricando un corriere a proprie spese - entro novanta giorni dal termine di scadenza per eventuali impugnative. Scaduto tale termine, gli atti saranno definitivamente archiviati.