Art. 8.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  I candidati interessati alla restituzione delle pubblicazioni e dei
documenti  prodotti  potranno  ritirarli  presso la sezione personale
docente - personalmente  o  con  delega  a  terzi  o  incaricando  un
corriere  a  proprie  spese  -  entro  novanta  giorni dal termine di
scadenza per eventuali impugnative. Scaduto tale  termine,  gli  atti
saranno definitivamente archiviati.