Art. 9.
                          Documenti di rito
  Il  cittadino  italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
dichiarato   vincitore   dovra'   presentare    o    far    pervenire
all'Universita',  entro  il  termine  perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
i seguenti documenti:
  1) certificato medico, in bollo, di data non anteriore a  sei  mesi
dalla  comunicazione  dell'esito del concorso, rilasciato dall'unita'
sanitaria locale competente per territorio o da un  medico  militare,
dal  quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego
al quale il concorso si riferisce ed e' esente  da  imperfezioni  che
possano   comunque   influire   sul   rendimento  del  servizio,  con
l'indicazione  dell'avvenuto  accertamento  sierologico,   ai   sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
  2)  dichiarazione  del  candidato  attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato,  delle  province,  dei
comuni  o  di  altri  enti  pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge  18
marzo 1958, n. 311);
  3) dichiarazione attestante:
  a) luogo e data di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti civili e politici;
  d) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti;
  e) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari.
  Il  candidato  italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
che  sia  dipendente  di  ruolo  di  amministrazioni  dello  Stato  o
universitarie  e'  dispensato  dalla  dichiarazione  di  cui al n. 3,
purche' comprovi tale  sua  qualita'  presentando  una  dichiarazione
attestante  che  e' in attivita' di servizio presso l'amministrazione
da cui dipende, con l'indicazione della qualifica ricoperta  e  della
retribuzione in godimento.
  Il  cittadino  extracomunitario  dovra'  presentare o far pervenire
all'Universita', entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato di cittadinanza;
  3)  certificato  medico,  rilasciato  dall'unita'  sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale  risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego  al quale il
concorso si riferisce  ed  e'  esente  da  imperfezioni  che  possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi  dell'art.  7  della
legge 25 luglio 1956, n. 837;
  4)  certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato  di  cui
il  candidato  straniero  e'  cittadino.  Se  residente in Italia, il
cittadino straniero deve presentare, oltre al certificato  anzidetto,
anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano ed i
certificati  dei  carichi  pendenti  rilasciati  dalla  Procura della
Repubblica presso il  Tribunale  e  dalla  Procura  della  Repubblica
presso la Pretura circondariale;
  5)  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
  6) dichiarazione del candidato attestante  che  non  ricopre  altri
uffici  retribuiti  alle  dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o  privati  e,  in  caso  affermativo
dichiarazione  di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311);
  l documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo;
quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), dovranno essere di  data  non
anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  di comunicazione dell'esito del
concorso.
  Il candidato  extracomunitario  che  sia  dipendente  di  ruolo  di
amministrazioni   dello  Stato  o  universitarie  e'  dispensato  dal
presentare i documenti di cui ai numeri  1),  2),  4)  e  5)  purche'
comprovi  tale  sua  qualita'  presentando  un'attestazione  in carta
legale rilasciata dall'amministrazione dalla quale  dipende,  da  cui
risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della
retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa.
  l   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. l5, limitatamente ai  casi
in  cui  si  tratti  di  comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
italiani.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  dovranno  essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e  le firme sugli stessi
devono  essere  legalizzate  dalle  competenti  autorita'   consolari
italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.