Art. 10.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  Espletate  le  procedure  di  valutazione  comparativa, i candidati
potranno chiedere il ritiro dei documenti  e  pubblicazioni  inviati,
dandone preavviso di almeno dieci giorni.
  La  richiesta potra' essere avanzata trascorsi due mesi dal decreto
rettorale di accertamento della regolarita' formale degli atti, e non
oltre i successivi sei mesi.
  Decorso tale ultimo termine, l'Universita' disporra' del  materiale
secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.