Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni Espletate le procedure di valutazione comparativa, i candidati potranno chiedere il ritiro dei documenti e pubblicazioni inviati, dandone preavviso di almeno dieci giorni. La richiesta potra' essere avanzata trascorsi due mesi dal decreto rettorale di accertamento della regolarita' formale degli atti, e non oltre i successivi sei mesi. Decorso tale ultimo termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.