Art. 3.
       Reguisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
  La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
  Non  possono  partecipare  alla  valutazione  comparativa e saranno
pertanto esclusi dalla procedura stessa:
  a)  coloro  che  siano  esclusi  dal godimento dei diritti civili e
politici;
  b) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
  c) coloro che siano stati dichiarati  decaduti  da  altri  impieghi
statali,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  d) i professori ordinari, associati ed i  ricercatori  universitari
appartenenti  allo  stesso  settore  scientifico-disciplinare  per il
quale e' indetta la  procedura  o  ai  settori  affini  eventualmente
precisati, per ciascun settore, al precedente art. 2.
  Ogni   candidato,   a   pena   di   esclusione,   puo'  partecipare
complessivamente  ad  un  numero  di  valutazioni   comparative   non
superiori  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
  I requisiti per l'ammissione -  pena  esclusione  -  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande.
  Questa amministrazione garantisce parita' e pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto
di lavoro.