Art. 3. Reguisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati. Non possono partecipare alla valutazione comparativa e saranno pertanto esclusi dalla procedura stessa: a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altri impieghi statali, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) i professori ordinari, associati ed i ricercatori universitari appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura o ai settori affini eventualmente precisati, per ciascun settore, al precedente art. 2. Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. I requisiti per l'ammissione - pena esclusione - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.