Art. 6.
                      Modalita' di valutazione
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura  la
pubblicita'  presso  la  sede  del  rettorato e delle facolta' che ne
hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati  almeno  sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
  Per   valutare   il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione  i
seguenti criteri:
  a)  originalita'  e  innovativita'  della  produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del  candidato,  analiticamente  determinato
nei lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  dell'attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
  d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  e) continuita' temporale della  produzione  scientifica,  anche  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
  Ai fini  della  valutazione,  la  commissione  fara'  ricorso,  ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  Costituiscono, in ogni  caso,  titoli  da  valutare  specificamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'attivita'  in  campo  clinico,   relativamente   ai   settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
  f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  dei  gruppi  di
ricerca;
  g)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al termine delle  valutazioni  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni
scientifiche  e'  previsto  lo  svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
  Le prove si svolgeranno nella sede che  l'Universita'  riterra'  di
stabilire.  Il  diario  della prova scritta e della seconda prova con
l'indicazione del giorno, del mese e  dell'ora  in  cui  le  medesime
avranno luogo sara' notificato agli interessati, tramite raccomandata
con  ricevuta  di  ritorno,  non  meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
  La convocazione per la prova orale avverra'  a  mezzo  raccomandata
con  ricevuta  di  ritorno  non  meno  di  venti  giorni  prima dello
svolgimento della prova stessa. Ai sensi dell'art. 2, comma  14,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  390/1998, le date di
svolgimento delle prove verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
  La mancata presentazione di un  candidato  ad  una  delle  predette
prove  e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua
volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa.
  Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti,
con  esclusione  di  altri,  di  uno  dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento:
  a) carta d'identita';
  b) passaporto;
  c) patente automobilistica;
  d) libretto ferroviario personale;
  e) tessera postale;
  f) porto d'armi;
  g)  fotografia  recente,  con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio. La prova orale e' pubblica.
  Al  termine  dei  lavori   la   commissione,   previa   valutazione
comparativa,  con propria deliberaione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.