Art. 7.
                      Commissione giudicatrice
  La commissione giudicatrice e' costituita mediante designazione  di
un componente da parte del consiglio della facolta' che ha chiesto il
bando e mediante elezione dei restanti componenti.
  L'elettorato  attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10  e  11,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 390.
  Dalla  data  di  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
  La  commissione  deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
pubblicazione del  decreto  rettorale  di  nomina.  Il  rettore  puo'
prorogare  per  una  sola  volta  e  per non piu' di quattro mesi, il
termine  per  la  conclusione  della  procedura,  per  comprovati  ed
eccezionali  motivi  segnalati  dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non siano stati conclusi  dopo  la  proroga,  il
rettore,  con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.