Art. 7. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' costituita mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha chiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 390. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.