Art. 8.
     Accertamento della regolarita' degli atti e nomina in ruolo
  Gli atti sono costituiti dai verbali delle  singole  riunioni,  dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali espressi su ciascun  candidato,  nonche'  dalla  relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
  Il  rettore  accerta  con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto  nomina   il   vincitore   della
valutazione comparativa.
  Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi  di forma, il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento  motivato  gli  atti  alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  La  relazione  riassuntiva,  con  annessi  i  giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero
della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via
telematica.