Art. 8. Accertamento della regolarita' degli atti e nomina in ruolo Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della valutazione comparativa. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.