Art. 9.
                   Documenti di rito per la nomina
  Ai   fini   dell'emanazione  del  decreto  rettorale  di  nomina  a
ricercatore, i  vincitori  saranno  invitati  dall'amministrazione  a
presentare la sottoelencata documentazione:
  per i candidati italiani o comunitari:
  1)  certificato  medico  (di  data  non  anteriore a sei mesi dalla
richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o  ufficiale
sanitario  del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per  il  quale  ha
prodotto  istanza  di  partecipazione  ed  e'  esente  da  difetti ed
imperfezioni  che  possono  comunque  influire  sul  rendimento   del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
  Il certificato, ove rilasciato  dalle  competenti  autorita'  dello
Stato  afferente  alla  Comunita'  europea  di  cui  lo  straniero e'
cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso  e  deve,  altresi',  essere  legalizzato   dalle   competenti
autorita' consolari italiane;
  2)  dichiarazione  ai  sensi  degli  articoli  2  e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato  o  di  altri
enti pubblici o privati e in caso affermativo, l'opzione per il nuovo
impiego, ai sensi dell'art. 8 legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La  dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  Il vincitore che ricopre un  posto  di  ruolo  nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato  dal  rendere le dichiarazioni di cui al
punto 2) e dovra' invece  dichiarare  che  trovasi  in  attivita'  di
servizio  con  l'indicazione  dell'amministrazione  di appartenenza e
della retribuzione goduta.
  L'amministrazione ricevente richiedera' direttamente  a  quella  di
appartenenza  conferma  della  corrispondenza  di  quanto  dichiarato
dall'interessato.
  Per i candidati extracomunitari:
  a) certificato di nascita;
  b) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in Italia,  oltre  al
certificato  anzidetto, deve presentare anche il certificato generale
del casellario giudiziale italiano;
  c) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di  residenza,  o  equipollente,  da
quale  risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale ha prodotto  istanza  di  partecipazione  ed  e'  esente  da
difetti  ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento
del   servizio,   con   l'indicazione   dell'avvenuto    accertamento
sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il  certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che   il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
  d) certificato attestante la cittadinanza.
  Ad eccezione di quello richiesto al punto a), tutti i  certificati,
dovranno  essere  di  data  non  anteriore a sei mesi di quella della
richiesta.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo  straniero  extracomunitario  e'  cittadino  debbono  essere
conformi alle disposizioni vigenti  nello  Stato  stesso  e  debbono,
altresi',  essere  legalizzati  dalle  competenti autorita' consolari
italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.