Art. 9. Documenti di rito per la nomina Ai fini dell'emanazione del decreto rettorale di nomina a ricercatore, i vincitori saranno invitati dall'amministrazione a presentare la sottoelencata documentazione: per i candidati italiani o comunitari: 1) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato afferente alla Comunita' europea di cui lo straniero e' cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e deve, altresi', essere legalizzato dalle competenti autorita' consolari italiane; 2) dichiarazione ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da cui risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero del codice fiscale; g) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o privati e in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8 legge 18 marzo 1958, n. 311. La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui al punto 2) e dovra' invece dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione dell'amministrazione di appartenenza e della retribuzione goduta. L'amministrazione ricevente richiedera' direttamente a quella di appartenenza conferma della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato. Per i candidati extracomunitari: a) certificato di nascita; b) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; c) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, da quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; d) certificato attestante la cittadinanza. Ad eccezione di quello richiesto al punto a), tutti i certificati, dovranno essere di data non anteriore a sei mesi di quella della richiesta. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero extracomunitario e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.