Art. 10.
             Costituzione delle commissioni giudicatrici
  Le  commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative saranno
costituite secondo le modalita' stabilite dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. La nomina  delle
stesse  sara'  disposta  con decreto del rettore che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  in  via
telematica.  Le  eventuali  cause  di incompatibilita' e le modifiche
dello stato giuridico intervenute  successivamente  alla  nomina  non
incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.