Art. 11.
                             Ricusazione
  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51  del  codice  di  procedura  civile,
devono,  essere  proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.