Art. 12.
                    Adempimenti delle commissioni
  Ogni  commissione giudicatrice, prima di procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predetermina i criteri  di  massima.  Tali
criteri   sono   consegnati,   senza  indugio,  al  responsabile  del
procedimento di cui all'art. 25 del presente bando, che  ne  assicura
la  pubblicita'  almeno  sette  giorni  prima  della prosecuzione dei
lavori della commissione giudicatrice presso la sede del rettorato  e
della facolta' cui il posto si riferisce.
  Per  ogni  riunione,  ogni  commissione redige un verbale apposito.
Fanno parte integrante della verbalizzazione i giudizi individuali  e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato,  nonche'  la  relazione
riassuntiva  dei  lavori  svolti.  Al   termine   dei   lavori   ogni
commissione,    previa    valutazione    comparativa,   con   propria
deliberazione assunta con  la  maggioranza  dei  componenti  dichiara
inequivocabilmente  i  nominativi  di  non  piu'  di  tre idonei, per
ciascun posto bandito.
  La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei  mesi  dalla
data  di  pubblicazione  del  decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro  mesi  il
termine   per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.