Art. 13.
                       Criteri di valutazione
  Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato   e   le
pubblicazioni  scientifiche  la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
  a) originalita' e  innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b)  apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
  c) congruenza della  attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche  interdisciplinari  che  le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare.
  Per  i  fini di cui al presente articolo la commissione fara' anche
ricorso,  ove  possibile,  a   parametri   riconosciuti   in   ambito
scientifico internazionale.