Art. 14.
                         Titoli da valutare
  Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b)  i  servizi  prestati  negli  atenei  e  negli  enti di ricerca,
italiani e stranieri;
  c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso   soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)   l'attivita'   in   campo   clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari  in  cui  sia   richiesta   tale   specifica
competenza;
  f)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.