Art. 16.
Accertamento della regolarita' formale delle valutazioni comparative
  La regolarita' formale degli atti delle commissioni  contenenti  la
proposta  di  non  piu'  di  tre  idonei  per  ogni  posto bandito e'
accertata con decreto rettorale entro 20 giorni  dalla  consegna  dei
verbali della commissione.
  Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi  di  forma il rettore, entro il
suddetto termine, rinvia con provvedimento  motivato  gli  atti  alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  Accertata  la  regolarita'  formale degli atti il rettore trasmette
gli stessi alla facolta'  interessata  per  gli  adempimenti  di  sua
competenza.
  Il  rettore  comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i  nominativi  dei
candidati idonei.
  La  relazione,  riassuntiva,  con  annessi  i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  del  Ministero  e
resa pubblica anche per via telematica.