Art. 17. Delibera della facoIta' che ha richiesto il bando Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero, puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando, i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.