Art. 17.
          Delibera della facoIta' che ha richiesto il bando
  Il  consiglio  della  facolta'  che  ha  richiesto  il bando, entro
sessanta  giorni  dalla  data  del  decreto  di  accertamento   della
regolarita'  degli  atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  proporre,  con  motivata  delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero, puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto,  di  non  procedere  alla
chiamata  specificando,  i  motivi  di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.