Art. 18.
               Delibera della facolta' di non chiamata
  Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso
il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di  accertamento
della    regolarita'    degli    atti,    permanendo    le   esigenze
didatticoscientifiche,  puo'  richiedere  l'indizione  di  una  nuova
procedura, di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito  ovvero  proporre, la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo settore scientifico-disciplinare, non  chiamati  entro  i
sessanta   giorni   successivi   alla   data  di  accertamento  della
regolarita' dei relativi atti.