Art. 19.
               Chiamata da parte di altre universita'
  I  candidati  risultati  idonei  nelle  procedure  di   valutazione
comparativa  i  quali  non siano stati nominati dalle universita' che
hanno bandito il posto entro  il  termine  di  cui  all'art.  16  del
presente  bando, possono, essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento  della  regolarita'
degli  atti,  a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura, del relativo posto.