Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
  La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
  Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
  1)  coloro  che  siano  esclusi  dal godimento dei diritti civili e
politici;
  2) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
  3) coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  4) i professori universitari di ruolo di  prima  fascia  inquadrati
nello  stesso  settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
  5) coloro che abbiano gia' presentato  domande  per  un  numero  di
valutazioni  comparative complessivamente intese (per la copertura di
posti universitari di ruolo di prima  fascia,  seconda  fascia  e  di
ricercatore  universitario) superiore a cinque, compresa la presente,
presso questa o altre  sedi  universitarie,  nell'arco  di  un  anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta.
  I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.
  Questa amministrazione garantisce parita' e pari  opportunita'  tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.