Art. 22.
                   Documenti di rito per la nomina
  I candidati dichiarati idonei e chiamati dalle facolta' a coprire i
posti di  cui  alla  presente  procedura,  riceveranno  comunicazione
diretta dal rettore, ai fini della nomina.
  Nel  termine  di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati, se cittadini italiani o di altro Stato  della  Comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
  1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti  che  il
candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e'  esente  da  imperfezioni  che  possono  comunque   influire   sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il  certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che   il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica.
  Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
  2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  4
gennaio  1968,  1  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h) gli  impieghi  ricoperti  alle  dipendenze  dello  Stato,  delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo  impiego  ai  sensi  dell'art.  8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La  dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  Il   candidato   chiamato   che   ricopre   un   posto   di   ruolo
nell'amministrazione   dello  Stato  e'  dispensato  dal  rendere  le
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d)  ed  e)  e  deve  invece
dichiarare  che  trovasi  in  attivita' di servizio con l'indicazione
della retribuzione goduta.
  Qualora il candidato chiamato sia cittadino extracomunitario,  deve
presentare   nel  termine  di  trenta  giorni  sopracitato,  pena  la
decadenza al diritto alla nomina i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero  e'  cittadino.  Il  candidato  straniero,  se
risiede    in   Italia,   oltre   al   certificato   anzidetto   deve
autocertificare anche la mancanza di condanne  penali  e  di  carichi
pendenti a suo carico;
  3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o  ufficiale  sanitario  del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego  per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai  sensi  dell'art.  7  della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
  Il  certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere  in  pericolo  la
salute pubblica;
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  I  documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso.
  Il  certificato  relativo  al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui  il  candidato chiamato e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia   secondo   le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
italiani.