Art. 23.
                             N o m i n a
  La  nomina  in ruolo dei candidati chiamati e' disposta con decreto
rettorale e decorre, dal 1 novembre successivo.  Ad  essi  spetta  il
trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto
ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.