Art. 8.
                Domande dei concorrenti non italiani
  I concorrenti di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana con le modalita' ed  entro  il  termine
stabilito  negli articoli precedenti. Gli atti e documenti redatti in
lingua straniera devono essere  accompagnati  da  una  traduzione  in
lingua   italiana   dichiarata  conforme  al  testo  originale  dalla
competente rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero,  da  un
traduttore ufficiale.