Art. 10.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli atti  della  commissione  sono  costituiti  dai  verbali  delle
singole   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti  giorni  dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati  e  li  trasmette  ai  competenti  organi  accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi  di  forma  il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli  atti  alla  commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.
  Il consiglio della  facolta'  che  ha  richiesto  il  bando,  entro
sessanta   giorni  dalla  data  del  decreto  di  accertamento  della
regolarita'  degli  atti  sulla  base  dei  giudizi  espressi   dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche, puo'  proporre,  con  motivata  delibera,  la
nomina  di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto,  di  non  procedere  alla
chiamata  specificando  i  motivi  di  difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via  telematica.  La
nomina e' disposta con decreto rettorale.
  I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro
il  termine  di  cui  al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo entro  un  triennio,  decorrente  dalla  data  del  decreto  di
accertamento  della  regolarita'  degli atti a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno  emanato  il  bando  per  la
copertura del relativo posto.
  Gli  idonei  di  ogni  valutazione  comparativa che rinunciano alla
nomina presso l'Universita' degli studi di Perugia perdono il  titolo
alla nomina in ruolo da parte degli altri atenei.
  Il  rettore  comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi  dei
candidati  idonei  e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale
scopo costituisce apposito albo consultabile per via telematica.
  La relazione riassuntiva dei lavori svolti, con annessi  i  giudizi
individuali  e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.